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STATUTO
ART. 1
COSTITUZIONE E SEDE
In ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione non a scopo di lucro, apartitica e apolitica, denominata:
NORTH EAST SPOTTER
ART. 2
SCOPO
L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere e far conoscere l’hobby dello “Spotting” e tutto ciò che concerne il mondo dell’aviazione con un occhio di riguardo verso la zona geografica sede dell’associazione stessa. Non esiste alcun fine di lucro ma bensì ci poniamo lo scopo di diffondere il più possibile in Italia la cultura aeronautica anche tramite interazioni con i vari enti e autorità locali, mediante mostre, incontri, dibattiti o qualunque altro mezzo che consenta di far conoscere questa realtà in costante crescita.
ART. 3
ASSOCIATI
L’associazione è aperta a tutti coloro che vogliano supportare le iniziative elencate nell’ART.2 compatibilmente con le conoscenze e le volontà di ognuno. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
I soci fondatori e ordinari si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e ad accettare e rispettare pienamente e senza riserva alcuna le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. Sono esentati dal pagamento della quota annuale i Soci Onorari. Le quote associative sono decise annualmente dal Consiglio Direttivo e sono necessarie a coprire i costi di mantenimento del vincolo associativo durante l’anno solare, e non possono essere soggetti a cambiamento.
L’ammissione dei soci ordinari, su domanda scritta del richiedente e dopo il versamento della quota associativa, è convalidata dal Consiglio direttivo. Nel caso di socio minorenne la domanda di ammissione dovrà essere presentata dal soggetto esercente la patria potestà.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
ART. 4
DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA
L’esclusione dell’associato e’ deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi e con voto segreto.
La qualità di Socio è a tempo indeterminato e si perde in queste circostanze:
La decadenza avviene per morosità qualora si verifichi il mancato pagamento di almeno una quota associativa, mentre l’esclusione avviene per delibera del consiglio direttivo a maggioranza dei presenti qualora il soggetto in questione non abbia rispettato le norme in questo statuto oppure abbia arrecato danni all’immagine, agli scopi oppure al patrimonio dell’associazione.
Chi vuole uscire dall’associazione lo può fare in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Presidente.
Chi recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
ART. 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
ART. 6
ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE – DIRITTO DI VOTO – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE – QUORUM – DELIBERAZIONI
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.
Al fine di garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative nonché l’effettività del medesimo, tutti i soci hanno diritto di voto in tutti gli argomenti riservati dallo statuto all’assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione va fatta mediante lettera raccomandata, comunicazione inserita nello spazio web dell’associazione, fax o posta elettronica agli associati, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea avendo cura di verificare l’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione, se recapitato tramite fax o mail. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni socio potrà essere portatore di numero 2 (due) deleghe di soci non presenti.
ART. 7
COMPITI DELLE ASSEMBLEE
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la revoca per giusta causa del Consiglio direttivo e del suo Presidente sempre con il voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. ART. 8
IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, esclusivamente previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza. I caso di dimissioni o indisposizione del Presidente regge senza limi di tempo la presidenza fino all’elezione di un nuovo Presidente.
In caso di impedimento o assenza, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 9
IL SEGRETARIO – IL TESORIERE
Il segretario ed il tesoriere dell’associazione sono i soggetti tenuti a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali dei vari organi, i libri contabili e tutta la produzione cartacea e non dell’associazione. Tra i loro compiti c’è quello di sostenere il Presidente nelle sue funzioni e provvedere alla redazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute degli organi deliberativi. Vengono eletti al momento della creazione dell’associazione.
Il Tesoriere, inoltre, e’ il responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’associazione da lui riscosse o affidategli, e’ tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.
ART. 10
PATRIMONIO
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio direttivo che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 11
MODIFICA STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Ogni modifica agli articoli dello statuto può essere effettuata solamente dall’Assemblea dei soci con una maggioranza di almeno 2/3. Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’assemblea straordinaria con le maggioranze dei 2/3 dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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